
How was real and impelling the possibility of an imminent conflict after the mid-1930s? All European states were quite concerned about the evolution of political situation especially after Hitler took power. After World War I, a new conflict could be certainly possible. The memory of war devastation (including gas attacks) was still vivid in the 1930s. Thus, most European state were also concerned about the impact of war in urban contexts. Bomb could cause much destruction, considering also the new and efficient aircrafts of the major national aviations.
Thanks to archival research, we know that Italy had essential plans to intervene in case of urban bombing. In fact, Mussolini had already written down the special, secret circular n. 104800 on 30 April 1936 (Protezione antiaerea. Servizio di primo intervento). This long and detailed document, which I present below, is an essential record in which the Dux provided remarkable guidelines to organise the first intervention teams. These groups of people, mostly local member of public institutions, were properly trained and organised in order to intervene in case of bombing. If a bomb hit the building to which a team was assigned, it had to act and limit all potential damages. There were also teams formed by volunteers recruited locally and trained at firemen stations. Each member was equipped with a suit, an helmet and a pickaxe. The circular signed by Mussolini is fundamental since it regulated a complex plan to be actualised in case of conflict (in which Italy was really involved beginning from June 1940).
Regarding Sicily, the circular was sent to all Superintendents and a crucial starting point to organise the first intervention teams in local museums right after June 1940. In Sicily, the Unione Nazionale Protezione Antiaerea operated and provided teams as well. Sometimes they also intervened in case of monuments or churches were hit by bombs.
Here we provide the full text of this essential circular.
Roma 30 aprile 1936-XIV.
N. 104800 Riservata
IL CAPO DEL GOVERNO
Oggetto: Protezione antiaerea: Servizio di primo intervento.
A tutte le Amministrazioni Centrali dello Stato
e per conoscenza: Al Comitato Centrale Interministeriale Protezione Antiaerea (Comando Corpo Stato Maggiore);
Ai Comitati Provinciali di Protezione Antiaerea (RR. Prefetture).
Per quanto concerne gli edifici, la vigente istruzione sulla protezione antiaerea prevede, per i servizi di primo intervento, la predisposizione di mezzi atti ad individuare il punto di caduta delle bombe incendiare, a ricoprirle di sabbia, ed a spegnere gli inizi degli incendi.
Prescrive all’uopo che gli edifici siano sgombrati nei sottotetti e che siano altresì provvisti di quegli attrezzi e di quei materiali vari che possono presumersi necessari per assicurare a ciascun edificio una preliminare, adeguata protezione.
Ciò premesso e ricordato, si avverte che le istruzioni di cui alla presente circolare sono intese a disciplinare le prevenzioni che dovranno essere adottate per gli edifici nei quali hanno sede Uffici pubblici statali, esclusi peraltro quelli adibiti completamente ed in modo prevalente a servizi del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aereonautica, dei CC.RR., della R. Guardia di Finanza, della M.V.S.N. e delle relative specialità.
- DISPOSIZIONI GENERALI
- Uffici pubblici statali nella Capitale.
- In ciascun edificio dovrà funzionare una squadra di volontari, da formare con i criteri che saranno in appresso specificati.
- Alla formazione di tali squadre attenderà, per quanto concerne le varie Amministrazioni Centrali, l’Ufficio che sopraintende al personale, il quale dovrà altresì assumere l’organizzazione, la direzione e la responsabilità del servizio di primo intervento.
- Qualora in qualche stabile funzioni in modo permanente un Organo tecnico al quale sia preposto un ingegnere, l’Ufficio del personale potrà delegare a tal Organo le attribuzioni di cui al precedente punto.
- Per i servizi od uffici centrali distaccati dalla rimanente Amministrazione centrale, gli stessi Organi di cui alla lettera b), cureranno perché ciascun servizio od ufficio abbia una organizzazione autonoma, con una propria responsabilità.
Tale norma sarà da osservare anche nei casi in cui uffici pubblici statali siano allogati in stabili di proprietà demaniale o privata, anche nel caso che vi siano altri locali in uso ad enti non Statali o ad estranei.
- Per gli altri Uffici provinciali e locali esecutivi sedenti nella Capitale, dovranno essere osservate le stesse norme di cui al punto seguente.
- Uffici pubblici statali in Capoluoghi di Provincia.
- Esclusi, come si è accennato, gli edifici occupati in tutto od in {2} modo prevalente dalle Autorità Militari, per ciascuno degli altri edifici dovrà essere formata una squadra di volontari.
- Gli Uffici pubblici statali – ed eventualmente gli Uffici non statali – installati nello stesso fabbricato, dovranno tutti concorrere alla formazione delle squadre.
- Per ciascun edificio la organizzazione, la direzione e la responsabilità del servizio sarà assunta:
in primo luogo, dalle Autorità Militari (Guerra, Marina, Aereonautica, M.V.S.N., CC.RR., Guardie di Finanza) qualora abbiano sede nello stesso stabile;
in secondo luogo, dagli ingegneri preposti alla direzione di Uffici o di Organi tecnici che vi abbiano sede (Uffici del Genio Civile, Uffici Tecnici di Finanza, Uffici del Catasto e simili);
in terzo luogo, dal capo ufficio di gruppo A più elevato in grado, avente sede nello stesso fabbricato. Qualora in un edificio non vi siano funzionari di gruppo A, la organizzazione, la direzione e la responsabilità sarà assunta da quel funzionario statale di gruppo B, più elevato in grado o più anziano, che abbia la effettiva direzione dell’ufficio. Sono esclusi da tali incarichi i funzionari aventi mansioni ispettive, siano essi di gruppo A o di gruppo B, per la stessa carica loro, la quale non comporta una residenza stabile.
- Per gli edifici adibiti esclusivamente a sede di uffici giudiziari, la organizzazione, la direzione e la responsabilità del servizio è affidata al Procuratore del Re presso il Tribunale.
Tale norma vale anche per il caso in cui nello stesso stabile abbiano sede la Corte di Appello e le Preture.
- Uffici pubblici statali non in Capoluoghi di Provincia.
- Poiché in massima si tratta di Uffici di limitata importanza, non sarà necessaria la formazione delle squadre di volontari prevista per gli edifici pubblici della Capitale e dei Capoluoghi di Provincia. Il servizio dovrà però essere organizzato a seconda delle rispettive esigenze.
- Qualora anche in tali località siano riuniti in uno stesso edificio più uffici pubblici, valgono per l’organizzazione del servizio e soprattutto per quanto riguarda la direzione e la responsabilità dello stesso, le norme date per i Capoluoghi di Provincia.
- SQUADRE DI VOLONTARI
- Le autorità centrali, provinciali e locali, tenute per la protezione antiaerea alla organizzazione del servizio di primo intervento, dovranno subito attendere alla formazione delle squadre o alla scelta degli elementi da preporre al servizio;
- Tali squadre, come si è detto, dovranno essere costituite da volontari tratti dalle stesse file delle singole Amministrazioni: impiegati, salariati, avventizi.
- A far parte di tali nuclei dovranno essere prescelti: uomini che non abbiano obblighi militari, oppure giovani non ancora obbligati al servizio militare, ed eccezionalmente anche le donne.
Sui pensionati non precettati per altri incarichi si potrà pure fare un certo affidamento sempreché siano in possesso dei requisiti fisici voluti ed offrano la loro volontaria prestazione per lo speciale servizio.
- La scelta dovrà essere fatta avendo di mira il compito che tale personale sarà chiamato ad assolvere, compito che richiede forza fisica, {3} coraggio ed energia.
- La composizione numerica di tali squadre è lasciata alla prudente iniziativa di chi dovrà assumere, in ogni edificio, la organizzazione, la direzione e la responsabilità del servizio, inteso, ove occorre, il locale Comando dei pompieri. Da squadre poco numerose, ma tenute costantemente in efficienza, potrà attendersi, in caso di bisogno, un rendimento pieno ed assoluto.
- Per gli Uffici locali – di cui al punto 3 della precedente lettera A – sarà al massimo necessario e sufficiente un paio di volontari. Ma qualora la vastità dell’edificio lo richiedesse ed il numero del personale che vi risiede lo consentisse, sarà bene procedere anche in questi casi alla costituzione di una squadra.
- EQUIPAGGIAMENTO DELLE SQUADRE
- I componenti di ciascuna squadra, o gli elementi prescelti per gli Uffici locali, dovranno essere muniti, a cura e a spese dell’Amministrazione, dei seguenti oggetti di equipaggiamento:
- Casco metallico;
- maschera antigas a filtro (o a patrona);
- indumenti ed equipaggiamenti per pompieri [Note 1: (1) Specificatamente: 1 tuta in bleu scuro, munita di bracciale di riconoscimento rosso, con sovrapposta in nero la sigla P.A.A.; 1 cinturone; 1 picozza]
- lanterna cieca (od elettrica).
- Chi assume la organizzazione, la direzione e la responsabilità del servizio sarà tenuto a curare la provvista e la fornitura di tali oggetti di equipaggiamento, con i fondi delle spese d’ufficio, esclusa comunque qualsiasi integrazione della quota annualmente fissata.
Resta inteso che nei casi in cui, trattandosi di uno stesso edificio, l’organizzazione del servizio sia unica, la spesa complessiva dovrà essere ripartita proporzionalmente al numero dei vani usufruito da ciascuna Amministrazione, anche non statale.
Le Amministrazioni Centrali e Provinciali potranno rivolgersi ai locali Comandi dei pompieri per avere notizie circa le ditte fornitrici degli oggetti di equipaggiamento su indicati, nonché dei prezzi praticati.
- Gli oggetti di equipaggiamento debbono essere assunti in carico da chi ha la direzione e la responsabilità del servizio, che è tenuto a renderne conto nei termini e nei modi stabiliti dai vigenti ordinamenti per i beni mobili dello Stato.
- Tali oggetti, distribuiti che siano ai singoli prescelti, costituiranno dotazione di servizio e dovranno essere conservati e custoditi nello stesso edificio e, possibilmente, negli stessi locali dove i designati saranno chiamati a svolgere il compito di cui alle presenti istruzioni.
In caso di trasferimento, di cessazione dal servizio o comunque dispensa dall’incarico, tali oggetti dovranno essere restituiti a chi ha la direzione e la responsabilità del servizio.
- ADDESTRAMENTO DELLE SQUADRE
All’addestramento delle squadre e degli altri elementi prescelti, sarà provveduto a cura dei locali Comandi dei pompieri sotto il controllo dei Comitati Provinciali di protezione antiaerea (C.P.P.A.A.) ed ai Co-{4}mandi stessi dovranno direttamente rivolgersi coloro che, a mente delle presenti istruzioni sono tenuti ad assumere la direzione e la responsabilità dello speciale servizio, allorquando avranno proceduto alla formazione delle squadre o alla scelta dei volontari.
Tutte le Amministrazioni Centrali, al pari degli uffici provinciali e locali della Capitale, dovranno far capo al Comando dei pompieri di Roma, il quale provvederà all’addestramento sotto il controllo del Comitato Provinciale di protezione antiaerea (C.P.P.A.A.) di Roma.
- IMPIEGO DELLE SQUADRE
Come si è accennato, nei casi di incursioni aeree, compito delle squadre e degli altri elementi designati sarà quello di vigilare nei sottotetti la eventuale caduta di bombe incendiarie; di individuarne il punto di caduta; e di accorrere in quei punti dell’edificio nei quali si presentassero principii di incendio, allo scopo di contenerli e di spegnerli.
Resta peraltro confermato che nel momento in cui si manifesterà l’allarme, tutte le squadre passeranno alle dipendenze del Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea (C.P.P.A.A.), che le impiegherà secondo le varie esigenze che potranno presentarsi, spostandole da edificio a edificio ed anche da località a località.
- RESPONSABILITÀ
Salvi i casi in cui per qualche infrazione si riscontrassero gli estremi di reati da perseguire penalmente, la inosservanza di quanto prescrivono i precedenti paragrafi costituisce infrazione disciplinare e, come tale, soggetta alle relative sanzioni.
- ATTREZZI E MATERIALI VARI
Nei sottotetti di ciascun edificio considerato dalla precedenti istruzioni dovranno essere collocati, giusta le norme sulla protezione antiaerea: estintori a sabbia o a schiuma; badili e picozze; casse o sacchi contenenti sabbia e recipienti contenenti acqua, ecc.
Anche la provvista di tali attrezzi e di tali materiali dovrà esser fatta a cura di chi assume l’organizzazione, la direzione e la responsabilità del servizio, d’accordo con il competente C.P.P.A.A. e sentito il parere del locale Comando dei pompieri.
Per la spesa e per la responsabilità valgono le norme di cui ai punti 2 e 3 del precedente paragrafo C.
Anche per quanto concerne lo sgombero dei sottotetti resta stabilito che dovrà essere evitata qualsiasi nuova spesa per fitto di locali, riparazioni e simili, dovendo i materiali di sgombero trovar sistemazione nei locali già in uso e, possibilmente, negli scantinati.
- EDIFICI AD USO DI AMMINISTRAZIONI MILITARI
Come si è avvertito, le presenti istruzioni non riguardano gli edifici tenuti in uso dalle Amministrazioni della Guerra, della Marina, della R. Aeronautica, dei CC.RR., della R. Guardia di Finanza, della M.V.S.N., e specialità relative, in quanto provvederanno in conformità di quelle direttive di massima che, nella specifica competenza, daranno le Autorità da cui gerarchicamente dipendono.
- ENTI SOGGETTI ALLA VIGILANZA DELLO STATO
Gli Enti, comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, sono tenuti a {5} seguire in materia le presenti norme che, con disposizioni di carattere interno, renderanno esecutive, adeguandole alle rispettive esigenze, sia per quanto concerne gli edifici sedi degli Organi direttivi centrali e provinciali, sia per il caso esistano stabilimenti a carattere industriale.
Le Amministrazioni Centrali alle quali la presente è diretta, predisporranno senz’altro tutto quello che occorre per darvi sollecita ed integrale esecuzione.
Entro il 31 luglio 1936-XIV, gli Uffici Locali daranno notizia agli Organi provinciali dai quali gerarchicamente dipendono, delle iniziative prese, e gli Organi provinciali, da parte loro, comunicheranno entro il 30 settembre 1936-XIV, alle rispettive Amministrazioni Centrali ed ai rispettivi Comitati Provinciali di Protezione Antiaerea (C.P.P.A.A.) l’organizzazione data al particolare servizio per tutti gli Uffici dipendenti.
Non oltre il 1° dicembre 1946-XV[1], le Amministrazioni Centrali segnaleranno al C.C.I.P.A.A. i risultati complessivamente raggiunti nei rispettivi settori. Tali segnalazioni dovranno essere contemporaneamente fatte al C.P.P.A.A. di Roma per le predisposizioni prese nei riguardi degli edifici in cui hanno sede gli Uffici ed i Servizi delle varie Amministrazioni Centrali.
La presente circolare viene diramata a tutte le Autorità Centrali del Regno le quali provvederanno a farla pervenire a tutti gli Uffici ed Organi dipendenti.
Per i chiarimenti che eventualmente potessero occorrere, le Autorità Centrali potranno rivolgersi al Comitato Centrale Interministeriale di Protezione Antiaerea od anche al Provveditorato Generale dello Stato.
MUSSOLINI
[1] ‘1946’ = mistake for ‘1936’.