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[5] Distinctive signals and laws

This article seeks to introduce an essential law signed by Mussolini and the Italian King Victor Emanuel III establishing essential norms to regulate the use of distinctive signals. What was their scope? These signals were regularly formed by a rectangle and a line dividing it into two triangles. Made with wooden frameworks, they were put on roofs to signal a special building which was not supposed to be bombed. The enemy aircraft pilots would have avoided to drop down bombs on that target. Signals could placed on hospitals, monuments, churches and even museums. SICILYWAR assesses some case studies of Sicilian museums which were equipped with signals. On the whole, we can consider distinctive signals as a deterrent: bombs were not stopped by them and would have certainly destroyed the buildings anyway!

The Royal Decree of 8 July 1938 n. 1415 (particularly, art. 44) was published two years before Italy entered World War 2. That demonstrates how Mussolini and all Italian authorities were concerned about an imminent conflict and began to provide preliminary guidelines before the beginning of the war.

Royal Decree of 8 July 1938, n. 1415 (“Legge di Guerra”) | Victor Emanuel III and Mussolini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 735, che delega al Governo del Re la facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l’interno, per l’Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l’aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 44: Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi.

Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto è possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonchè ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti.

Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata.

Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate.

I segni distintivi devono essere comunicati preventivamene al nemico.

I decreti Reali, preveduti da questa legge, sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia, Imperatore d’Etiopia:

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini.