Design a site like this with WordPress.com
Get started

[4] The law n. 1041 (6 July 1940)

Here I want to introduce a law promulgated on 6 July 1940 n. 1041. Signed by King Victor Emanuel III, Mussolini, Bottai, Grandi, Di Revel and Serena, the law established a series of guidelines to protect cultural heritage (‘movable’ and ‘unmovable’) against the enemy attacks and the effect of war. It includes 7 articles which anticipated other measures to be carried out in the forthcoming phases of the conflict. In fact, the law come out just one month after the declaration of war signed by Mussolini. It is interesting to note how the articles also regulated the allocation of funds to protect antiquities, a major, recurring issue which also affected Sicilian antiquities. Bovio Marconi and Griffo were constantly ‘out of money’ and struggled to invest them properly. Even if regulated by strict norms, the protection of antiquities could – of course – be obstructed by the bureaucratic procedures as well.

LEGGE 6 LUGLIO 1940-XVIII, N. 1041, SULLA PROTEZIONE DELLE COSE D’INTERESSE ARTISTICO, STORICO, BIBLIOGRAFICO E CULTURALE DELLA NAZIONE IN CASO DI GUERRA

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 1940-XVIII, n. 185)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1: In caso di necessità constatata con decreto Reale e quando sia stata disposta l’applicazione della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, il Ministro per l’educazione nazionale può adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

La stessa facoltà spetta al Ministro per l’educazione nazionale relativamente alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

Art. 2: Nei casi indicati nel primo comma del precedente articolo, le facoltà di cui all’articolo stesso spettano al Ministro per l’interno per la conservazione degli atti e delle scritture esistenti:

a) negli archivi appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico di cui alla lettera b) nn. 1 e 2 dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

b) negli archivi privati che abbiano formato oggetto di notificazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 22 della stessa legge.

Art. 3: Per le spese relative ai provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 16 e 17 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, e quelle contenute nell’articolo 20, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.

Le eventuali spese a carico dello Stato non possono eccedere i limiti del fondo che sia stato all’uopo stanziato negli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e dell’educazione nazionale.

Art. 4: Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche alle raccolte di cose d’interesse bibliografico, scientifico e in genere culturale, diverse da quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti o anche di proprietà privata che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Art. 5: Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici i Ministeri per l’interno e per l’educazione nazionale, nell’esercizio delle facoltà di cui ai precedenti articoli, procederanno, per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica.

Art. 6: Nei casi preveduti dal primo comma dell’articolo 1, i Ministri per l’interno e per l’educazione nazionale, con proprio provvedimento, possono requisire in uso immobili che ritengano idonei per raccogliervi e conservarvi le cose indicate negli articoli 1, 2 e 4, nonché i mezzi di trasporto all’uopo occorrenti, osservate in ogni caso le norme generali per la disciplina delle requisizioni.

I lavori occorrenti agli immobili requisiti sono eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme di cui al Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Art. 7: Con decreti del Ministro per le finanze, su proposta del Ministro per l’interno o di quello per l’educazione nazionale e del Ministro per i lavori pubblici, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940 – Anno XVIII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Grandi – Di Revel – Serena.

Visto, il Guardasigilli: Grandi.